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Old 08-02-2007, 12:31 PM
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Caso Peppermint, la sentenza conferma: violata la privacy degli utenti


Finalmente on-line la deliberazione del Tribunale di Roma che ha fermato l’avanzata legale dei teutonici nei confronti del P2P nostrano.

I barbari germanici di Peppermint & co. volevano calare su Roma per cingerla d'assedio e infine conquistarla, sotto i magli della degenerazione presunta violazione del diritto d'autore. I teutonici hanno tuttavia trovato una resistenza inaspettata (rif. P2P italiano, Peppermint & sodali battuti in tribunale), le cui motivazioni si conoscono ora nel dettaglio grazie al PDF dell'ordinanza del Tribunale messo in linea da Altroconsumo, ordinanza che respinge al mittente il tentativo dei barbari di fare a pezzetti il sacrosanto diritto alla privacy e alla riservatezza nell'epoca delle comunicazioni elettroniche.

Leggendo le motivazioni che hanno portato alla decisione del giudice Paolo Costa si viene infine a sapere che la Corte ha fatto proprie le eccezioni avanzate già tempo addietro dal Garante per la Privacy, giudicando illecita per la legge italiana la raccolta e schedatura degli indirizzi IP dei presunti condivisori da parte di Peppermint e Techland, avendo le suddette abusato dell'art.24 del Codice privacy.

Quegli IP sono stati ottenuti senza autorizzazione, e il loro impiego in qualsiasi sede, inclusa quella giudiziaria, è da considerarsi illegale. Le missive di "pizzo" di Capitan 8 - inviate agli utenti già individuati in passato - l'avvocato bolzanese che sta largamente contribuendo all'ulteriore scorno della categoria presso gli utenti Internet italiani, hanno di conseguenza valore legale pari a zero.

Non solo i dati raccolti sono illeciti, ma se pure non lo fossero Peppermint e i suoi compagni di merende non avrebbero comunque il diritto, ha deciso il Tribunale, di ottenere i dati personali degli utenti proprietari dei suddetti IP. Le motivazione addotte nel caso specifico per la loro comunicazione, infatti, esulano dalla "tutela di valori di rango superiore e che attengono alla difesa degli interessi della collettività".

Il Tribunale sottolinea inoltre il carattere di segretezza delle comunicazioni elettroniche tra privati cittadini, diritto garantito dalla Costituzione e pertanto inviolabile, a meno delle suddette eccezionali contingenze di carattere generale.

E' una sentenza importante, quella di Roma, per l'intero settore del file sharing e del libero scambio della produzione culturale in Italia: per la prima volta viene ribadita la superiorità del diritto alla privacy nei confronti del diritto d'autore, "l'uno attinente alla persona umana", spiega l'avvocato di Altroconsumo Cristiano Iurilli, "l'altro di mero carattere economico - commerciale".

La decisione sancisce il tentativo, si spera fruttuoso per il futuro, di ristabilire il "giusto equilibrio" di cui vado parlando da tempo tra l'interesse collettivo e le esigenze di fare cassa dell'industria multimediale, dopo anni di tracotanza, arroganza e persecuzione da parte dei crociati del copyright che, facendosi scudo di un principio sacrosanto ma che va assolutamente aggiornato al nuovo corso dei tempi - il copyright nell'epoca di Internet e del P2P - hanno finora tentato di ostacolare l'evoluzione tecnologica e le nuove possibilità di intrattenimento, informazione e condivisione della conoscenza da essa scaturite.

Un'ultima nota riguardo la presunta giustezza quantomeno "di principio" dell'azione di Peppermint & co. la merita poi il sempre ottimo blog dell'avvocato Guido Scorza, che riporta alcuni dettagli dei presunti pirati individuati dai teutonici e che il legale ha raccolto grazie ai suoi rapporti con Altroconsumo: ci sono un padre e un figlio, scrive Scorza, l'uno intestatario della linea ADSL e l'altro minorenne individuato non si sa come dagli agenti al soldo dell'industria, un non vedente che non usa il file sharing e anche un pirata defunto da poco, il cui invito a pagare pegno è stato ricevuto dal figlio.

"Ci sarebbe di che ridere se... non ci fosse da piangere", conclude Scorza, "per la superficialità ed il pressappochismo che ha contraddistinto l'iniziativa dei titolari dei diritti".


Fonte con PDF dell'ordinanza


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