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Old 05-30-2007, 03:16 PM
petrescu petrescu is offline
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petrescu is on a distinguished road
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Otto risponde ai multati


Su SantaPepper l'avv. Otto Mahlknecht risponde agli utenti.
Io appoggio in pieno gli utenti multati, ma mi sento di dire un paio di cose.

Sull'attendibilità del sistema di tracciatura ci si può anche discutere, anche se è stato approvato dai periti.
Parliamo della liceità dell'azione della Logistep. Questa è assolutamente lecita se fatta con mezzi approvati dalla legge. Violare la privacy è possibile nel caso questa violazione porti a smascherare dei reati. Secondo la legge italiana qualsiasi avvocato può avvalersi di mezzi (leciti) per apportare prove che possano valere in giudizio, così come la Polizia Giudiaria. Difatti oggi si parla di "giusto processo" proprio per l'equità tra difesa e accusa che oggi abbiamo in Italia (almeno sulla carta, visto che dubito che un privato cittadino qualsiasi si possa permettere economicamente indagini specializzate).
Se la vilazione della privacy non fosse possibile, le intercettazioni telefoniche sarebbero tutte da cestinare? Le investigazioni che ho effettuato di persona (violando costantemente la privacy altrui) lavorando in un Istituto Investigativo Privato sarebbero tutte nulle?

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI.


Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

Ambito di applicazione
La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

Finalità del trattamento
Il trattamento può essere effettuato unicamente per l'espletamento dell'incarico ricevuto dai soggetti di cui al punto 1) e in particolare:
per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile;
su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).
Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni in relazione ad un procedimento penale o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:
nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2004, rilasciata il 30 giugno 2004);
relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione n. 2/2004, rilasciata il 30 giugno 2004);
da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione n. 3/2004, rilasciata il 30 giugno 2004);
da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione n. 4/2004, rilasciata il 30 giugno 2004);
relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione n. 7/2004, rilasciata il 30 giugno 2004).

Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono
Il trattamento può riguardare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del Codice, qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1), che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.

Modalità di trattamento
Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 2).
L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalità di cui al punto 2).
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell'art. 13 del Codice, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.
Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (art. 13, commi 1, 4 e 5 e art. 26, comma 4, del Codice), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.
Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.
L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.
Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale n. 2/2004 e, allorché rilasciata, in quella prevista dall'art. 90 del Codice, in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.
Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 135 del Codice in via di definizione.

Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto.
A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.
Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico.
La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico.
I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati alle autorità competenti solo se è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.

Richieste di autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
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