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Old 01-31-2007, 09:26 PM
breunzo breunzo is offline
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breunzo is on a distinguished road
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Roma Wireless & Fon


Dopo Elitel, anche gli utenti RomaWireless potranno accedere, a brevissimo, agli hotspot della rete mondiale FON

Roma Wireless è una grande iniziativa del Comune di Roma, insieme ad alcuni partner tecnologici.
Prevede la copertura, da segnale Wi-Fi, delle ville pubbliche e dei giardini più belli di Roma, in maniera da offrire accesso ad internet senza fili. In un secondo momento l’iniziativa permanente verrà estesa anche ad altri luoghi, come piazza Campo de’ Fiori o Fontana di Trevi.



Ora , in un primo momento la fruizione del servizio è gratuita, successivamente sarà necessario acquistare un gettone di navigazione.
In entrambi i casi per accedere al servizio è necessaria una registrazione.
La pagina di registrazione richiede la compilazione di tre campi: Nome, Cognome e e-Mail. Quindi si ottiene l’abilitazione della username scelta. Non è previsto nessun controllo sulla correttezza dell’indirizzo e-mail.
Quindi io inserisco dati di pura fantasia, ed ottengo una login valida per l’accesso ad internet senza fili.

Ma ora la cosa si complica.
Il governo italiano ha recentemente emanato un decreto che irrigidisce e regolarizza l’accesso ad internet, specialmente se da postazioni mobili. Vediamo la parte saliente del decreto:
Art.7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

(( 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. ))
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall’inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (( nonchè le attribuzioni degli enti locali in materia. ))
4. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122 e dal comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull’osservanza del decreto di cui al comma 4 e l’accesso ai relativi dati sono effettuati dall’organo del Ministero dell’interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
Riferimenti normativi:
- I capi III e IV del titolo I (Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione), nonchè il capo II del titolo III (Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) recano rispettivamente: «Delle autorizzazioni di polizia; Dell’inosservanza degli ordini dell’autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni; Degli esercizi pubblici».
- Per l’argomento del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, vedi nelle note all’art. 6.
- Si riporta il testo degli articoli 122, comma 1 e 123, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (per l’argomento vedi nelle note all’art. 6.):
«Art. 122. - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.».
«Art. 123. - 1-2 (Omissis).
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.».

Acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento? Non mi sembra che nel mezzo di Villa Borghese ci sia qualcuno che si segni gli estremi del mio documento quando mi registro al sistema wi-fi del servizio Roma Wireless. E poi, la sola e-mail senza verifica successiva mi sembra un controllo alquanto deboluccio.

Ma torniamo a noi. Al momento della registrazione, oltre a fornire Nome, Cognome e E-Mail è necessario accettare un contratto da parte del fornitore del servizio.
La parte che a noi interessa del contratto è questa:
8. DOCUMENTAZIONE E IDENTIFICAZIONE CLIENTE: Con riferimento alle funzionalità
che richiedono il collegamento in rete, il cliente prende atto e accetta
l’esistenza del registro elettronico del funzionamento del Servizio (il Log),
compilato e custodito a cura di UNIDATA S.p.A. Il contenuto del Log ha il
carattere della riservatezza assoluta e potrà essere esibito solo ed
esclusivamente su richiesta delle Autorità competenti. Al fine di identificare
con certezza la provenienza della connessione, il cliente prende atto del fatto
che UNIDATA S.p.A. identifica l’utente nel momento del collegamento alla rete
UNIDATA mediante il numero identificativo del chiamante (CLI).


CLI? Dunque, per chi non lo sapesse C.L.I. significa “Customer Line Identification”, ovvero il numero telefonico da cui viene effettuata una chiamata o ci si collega ad internet. Peccato che il servizio Roma Wireless prevede connessione senza fili, quindi senza nessuna telefonata da effettuare o numeri telefonici identificativi.
Mi domando a cosa serve accettare una norma contrattuale non valida o comunque non adeguata al tipo di servizio.

Questa storia è un caso lampante, lo cito perchè è sotto i miei occhi. Chiunque di voi può fare queste verifiche. Basta recarsi con un portatile in uno dei luoghi coperti dal servizio. Penso che molti altri operatori siano inadeguati per quanto riguarda il famoso decreto anti-terrorismo. Peccato che il Comune di Roma avalli un servizio senza neanche leggersi il contratto che devono accettare gli utenti.

Last edited by breunzo : 01-31-2007 at 09:41 PM.


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