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staff 10-16-2006 10:44 AM

Comunicato Stampa Ufficiale Coolstreaming
 
16/10/2006 : 10:43

Lo staff di Coolstreaming prende atto della recente sentenza della Corte di Cassazione, emanata nella fase cautelare del procedimento penale, pur non condividendone le motivazioni. La "responsabilità da link" prefigurata dalla sentenza va, infatti, a nostro avviso, a pregiudicare la stessa libertà di manifestazione del pensiero su Internet, andando a colpire la libera circolazione delle informazioni on-line. Coolstreaming continuerà pertanto a sostenere le sue ragioni nelle sedi competenti al fine di vedere finalmente riconosciuta la propria innocenza.

SmAiL 10-16-2006 05:47 PM

Quello che penso..
 
Voglio solo ricordare ai giudici "ermellini" che:

  1. SKaY non ha mai dimostrato in sede dibattimentale prova di un accordo con le tv cinesi o di altri paesi che le confermi l'esclusiva di alcuni eventi anche su piattaforme diverse dalla televisione digitale satellitare.
  2. Tale accordo non può esistere poichè le immagini trasmesse dalle tv cinesi sono della regia internazionale e non di quella di skai. Di conseguenza i diritti di tali riprerse sono gestite dalle leghe calcistiche dei vari paesi e non sono oggetto di alcun diritto da parte di SKaY ITALIA
  3. Il GIP (Giudice indagini preliminari) Nicola Clivio non convalidando il sequestro preventivo dei due maggiori portali italiani sul p2p aveva stabilito che una partita di calcio non può essere considerata un opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.
  4. La cassazione parla di "concorso di reato".. io però non vedo il reato.. Skay non ha agito contro le televisioni cinesi intimando la cessazione delle trasmissioni.. sanno benissimo che non potrebbero farlo.
Altra considerazione: Sky detiene i diritti in esclusiva per tutto? Non credo proprio.. potrà averli per la televisione analogica e per quella digitale in quanto per il DTT i diritti ce li ha Mediaset/La7 mentre per l'IPTV ce l'ha rossoalice..
Non esiste alcun accordo che dia in esclusiva a SKY la trasmissione delle immagini attraverso la rete (sia web-tv che p2ptv)

Io trovo questa decisione della cassazione molto avvilente... non può esserci concorso in un reato se manca il reato stesso...

Ultima cosa:
Allora di questo passo SKY potrebbe anche far causa a chi insegna e diffonde schemi e tutorials per puntare le parabole verso altri bouquet o canali che trasmettono in chiaro un evento di cui loro detengono l'esclusiva per l'italia o anche chi diffonde notizie riguardanti gli orari e le televisioni che trasmettono un dato evento..
Vi sembra una cosa logica?
E' una cosa che contrasta con l'idea stessa della rete.. la rete è uno spazio trasnazionale non lo si può vincolare a questa o quella pretesa di una singola società per azioni..
Siti come coolstreaming sono visitati da utenti di tutto il mondo.. e negli altri paesi non c'è Skai.. per quale motivo dovrebbero essere danneggiati da una società italiana che CENSURA L'INFORMAZIONE?
Come dovrebbero reagire quelle società estere che hanno comperato dalle emittenti televisive i diritti a ritrasmettere determinati canali sulle piattaforme p2p o web-tv? Non si crea forse un danno anche a loro non permettendo la diffusione in italia di informazioni in merito? Vi faccio un esempio pratico: La società che detiene e sviluppa il software p2ptv "PPLIVE" ha sottoscritto regolari accordi con la SMG (Shangai Media Group) per la trasmissione dei loro canali televisivi, per quale motivo non dovrebbe essere possibile per questa società arrivare in territorio italiano solo perchè una volta alla settimana uno dei canali trasmette una partita di calcio? E il resto dei programmi? Persi solo per non far piangere Sky?


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