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Cogito 10-19-2005 11:36 AM

ANCORA...su una IPTV fatta da noi: Se vi interessa, leggete(!!!)
 
Date lettura di queste righe estratte dal sito della SIAE (http://www.siae.it/Faq_sezione.asp?...Copia%20Privata)

1. Perché è dovuto il compenso per copia privata?
Il compenso per “copia privata” è dovuto per il beneficio che il consumatore trae dalla facoltà data dalla legge di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi, senza dover chiedere il preventivo consenso (licenza) di autori, artisti e produttori, titolari di autonomi diritti esclusivi di riproduzione.
Conseguentemente, chi effettua copie ad uso personale di registrazioni musicali ed audiovisive senza che sia stato pagato il compenso per “copia privata” effettua un’attività illecita.
2. Chi può effettuare la “copia privata” di fonogrammi e videogrammi ed a quali condizioni?
Solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
• per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
• mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge.
Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque legalmente effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.
………..……..e poi continuano le FAQ
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Se non avete afferrato bene quanto scritto, RILEGGETE ATTENTAMENTE prima di proseguire. E’ importante memorizzare questo passaggio che la SIAE pubblica sul proprio sito affinché possiate comprendere quello che di seguito vi descriverò !!!!

Il problema della creazione di una Tv sul Web si risolve (sotto l’aspetto giuridico) a seconda che si prenda visione (ognuno di noi) di programmi Tv o di Film. Dico che “..ognuno di noi prenda visione…” perché ciò è fondamentalmente diverso dal concetto di ”…mandare in onda, diffondere….”
IPOTESI FILM : quando io mi reco in videoteca a noleggiare un film, nel pagamento del noleggio ci sono anche i diritti. Quindi mi si fa divieto di riproduzione (non a caso ci sono una miriade di protezioni) ma è un divieto (e questo pochi lo sanno !!!) rivolto a coloro i quali voglio riprodurre per fini di lucro o commerciali. Tale divieto non è valido per coloro i quali effetuano la riproduzione per i soli fini privati e SENZA fine di lucro come sopra descritti. La stessa cosa vale, per maggior ragione, se si tratta di acquistare il Dvd originale.Quando acquisto un libro, una video-cassetta, un film in Dvd, l’acquirente è proprietario ESCLUSIVO del supporto con annesso contenuto intellettuale. Non e proprietario del contenuto nel senso che non gli è consentito effettuarne riproduzioni per fini commerciali diretti ed indiretti.La SIAE dice che mi è consentito effettuare una “copia privata” con i limiti sopra descritti. Ora io, di questa copia privata posso conservarla ovunque, su qualsiasi supporto.quindi posso anche conservarla in una cartella del mio PC. Nessuno mi vieta di configurare proprio quella cartella come “Condivisa”. Quindi, se qualcuno apre la mia cartella e preleva quel file (film, musica, etc.) è lui che commette un furto, poiché preleva un qualcosa che è ad uso esclusivo di chi lo detiene (file). Il possessore di quel file non commette reato di diffusione senza autorizzazione poiché non sta diffondendo nulla, anche perché:
1. non può essere accusato di “mancata diligenza” e “buona fede” in quanto la fattispecie non è previsto come reato e poiché (secondo un brocardo ben noto tra gli studenti di diritto penale) la ….libertà di un individuo, si estrinseca nel silenzio del legislatore.. ossia quello che la legge ti vieta di fare, te lo scrive espressamente.Per convesso puoi fare tutto ciò che non vieta (!!!). …Anche perché non puoi essere condannato per il semplice fatto che un ladro sia venuto a casa tua e abbia rubato le tue copie legali e poi si sia messo ad ascoltarle lui. Quando poi, tutti gli usufruitori diventano loro stessi delle sorgenti(nel caso del p2p), vai a capire qual è la fonte originale che è tenuto a possedere anche l’originale !!!

IPOTESI PROGRAMMI TV : nel caso si tratti di ritrasmette un canale televisivo, (con i vari vincoli di differita e menate varie) vale lo stesso discorso del FILM di cui sopra.. e mi spiego. Io registro il programma (vuoi vedere che con tutto il canone che pago ..non posso neanche registrarmi un programma. E questo vale anche per la pay per view)). Ergo il programma e RESIDENTE su Hard Disc di proprietà dell’abbonato. Quindi se io condivido la cartella dove si trova quel programma, io non ho nessuna colpa se “qualcuno” lo preleva con qualsiasi programma. E se qualche Pubblico Ministero dovesse contestare che il fatto di mettere programmi “protetti da diritti” su una cartella condivisa era premeditato per divulgare un contenuto audiovisivo protetto la risposta è SI !!! in quanto sono IO il proprietario di quel programma-film e quindi, quando sono in vacanza per il MONDO voglio accedere attraverso il Web sul mio PC per poterne visionare i contenuti….CHI ME LO VIETA ???

….che faccio , continuo con l’arringa ??

Fatemi sapere: COGITO

Vite 10-19-2005 11:50 AM

Eh no, Cogito, tu non puoi condividere nessuna cartella contenente file protetti da diritto d'autore perchè in tal modo commetti un REATO. Perchè se uno si intrufola abusivamente nel tuo pc è un conto, ma è decisamente un'altra cosa se tu volontariamente metti a disposizione di tutti determinati contenuti per i quali è consentito il SOLO uso privato. E da qualche tempo c'è pure il famigerato "decreto Urbani", su cui c'è poco da scherzare. Se poi tu vuoi farlo accomodati, a tuo rischio e pericolo...

Cogito 10-19-2005 11:53 AM

Vado subito a leggere il decreto Urbani e.....ti trovo la falla !!

Vite 10-19-2005 12:00 PM

Puoi anche trovare delle falle, ma guarda che era vietato anche prima del decreto! Eppoi, scusa, non segui le notizie? Non sai che c'è un sacco di gente che è stata indagata, a cui hanno sequestrato gli hard disk, ecc??

Cogito 10-19-2005 12:06 PM

Ho letto il decreto urbani

In modo particolare l'art. 1 parla di .....immissione... quindi un atto volontario di diffusione di prodotti tutelati. La mia personalissima conclusione è che confermo (in quanto fermamente convinto ancora di più) quanTo ho sopra delineato.

Sono, comuque, disponibile a confrontarmi.

cOGITO

Vite 10-19-2005 12:10 PM

Appunto, un atto volontario! E, perdonami, se tu condividi qualcosa non è forse un atto volontario?? O forse qualcuno lo fa a tua insaputa??

Cogito 10-19-2005 12:21 PM

...come ho illustrato sopra, ipotizziamo che:

Io sia proprietario di un PC collegato su rete ADSL in ITALIA (questo è importante per gli eventuali confini territoriali del reato in cui vige una determinata regola). Tengo acceso 24/24 il mio pc dove vi sono i MIEI file (anche quelli protetti) . Parto per le maldive ...ma voglio poter visionare il contenuto del mio PC attraverso il Web utilizzando un qualsiasi programma p2p ..(qualcuno ha detto che i programmi p2p non sono illegali, ma illegale è lo scambio di materiale protetto). quindi , mi dici se :

1 - mi è vietato prendere visione dei miei "personali contenuti" da un'altra parte del mondo ?

2- in caso di esito positivo, oltre al modo in cui ho descritto (ossia, condividere una cartella e utilizzare un qualsiasi programma p2p) quale altro metodo utilizzeresti per tutelarsi da eventuali soprusi o appropriazioni indebite , pur volendo continuare a voler usufruire della rete per accedere ai tuoi dati ??

Ad maiora

Vite 10-19-2005 12:33 PM

Dai, non prendiamoci in giro Cogito! Ma ti pare che con questa scusa chiunque possa diffondere in rete ciò che vuole?? Normalmente i file personali uno se li porta dietro e, se non può, li lascia su server altamente protetti, ai quali certamente non si accede tramite programmi p2p!

Mazzola 10-19-2005 12:37 PM

Non credi che basterebbe una semplice password (da non condividere né pubblicare)?

Cogito 10-19-2005 12:44 PM

Torno a farti la domanda :

ma quello che io ho ipotizzato, è vietato da un qualsiasi disposto legislativo ??? Perchè se la risposta è NO , allora sappi....nullum crimen, nullae poene sine lege....


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