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#1
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Danno esistenziale per un'ADSLAnche la cattiva installazione di un modem può trovarsi alla base di una sentenza di condanna al risarcimento di danni di tipo esistenziale. Con una recente pronuncia, il Giudice di Pace di Catanzaro ha stabilito la responsabilità di Telecom Italia spa per aver cagionato ad un utente uno stress che si è ripercosso anche nella sua vita di relazione; causa dello stress: non aver somministrato adeguatamente dei servizi.
Vediamo nello specifico cosa è successo. Nel dicembre 2002 un utente attivava un servizio ADSL "Alice Time" con cessazione di una pregressa linea ISDN. Qualche mese più tardi il servizio veniva disattivato senza alcuna fondata giustificazione. Nonostante le numerose richieste di intervento da parte dell'utente, la mancata somministrazione del servizio si protraeva, perdendosi le segnalazioni nei meandri dei call center. L'impavido utente, snervato, procedeva contro Telecom lamentando sia danni economici che il suddetto danno esistenziale. Su quest'ultimo, il Giudice chiamato a decidere stabiliva la violazione di alcune norme da parte di Telecom. Anzitutto rilevava come prima violazione quella relativa ai diritti del consumatore che sottoscrive un servizio a distanza: la normativa vigente all'epoca della lamentata violazione era il decreto legislativo n. 185/1999, ereditato da una direttiva europea, e recante le disposizioni in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza. Normativa nei contenuti comunque valida anche oggi, essendo stata traghettata nel vigente Codice del Consumatore. Secondo il Giudice, Telecom ha violato dei principi posti a tutela del consumatore finale (soggetto che fa un uso del servizio per scopi personali e non professionali): è vietato difatti fornire beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento; parimenti il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta ed in ogni caso, la mancata risposta non significa consenso. Nei fatti accaduti tra l'utente e Telecom, quest'ultima non provvedeva a raccogliere la disdetta presentata dall'utente a suo tempo, incorrendo nella violazione dell'art. 12, avendo Telecom assunta una condotta di ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Secondariamente, il gestore telefonico poneva in essere violazioni di circolari diffuse dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, proprio dirette alla tutela della posizione minoritaria del consumatore, ed impositive dell'obbligo di trasparenza nella comunicazione delle condizioni contrattuali. L'utente durante la fase processuale istruttoria aveva provato lo stress provocatogli durante il periodo di mancata somministrazione, pur non potendo fornire elementi oggettivi sulla quantificazione del danno subito. Il Giudice riconoscendo il danno esistenziale, pur non quantificabile nell'esatto ammontare, ha applicato il principio di cui all'art. 1226 del codice civile, secondo cui qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Telecom si è trovata così a dover risarcire 500 euro all'utente ed a sostenere i costi del giudizio. Che la sentenza apra le porte ad una azione allargata da parte dei consumatori? [fonteunto-informatico]
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Il regolamento è importante, cercate di leggerlo e di rispettarlo. LIVE EVENTS HERE!-LOOKING FOR A CHANNEL?-NEWBIE? READ THIS-RULES FOR OT Grazie a tutti. Jwllives In vino veritas...in fumo fantasia. |
#2
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In effetti questa è una sentenza molto anomala ... difficilmente se non raramente un cittadino (parlo in generale) vince una causa per stress ... tale sintomo è difficile da sostenere in un aula di tribunale ... mi spiego meglio il risarcimento dei danni subiti, quali esaurimento nervoso, stati d'ansia etc., quasi mai viene considerato dai giudici, per dimostrarlo oltre che a numerose visite mediche servono anche dei certificati di medici specifici, che spesso si rifiutano o meglio non scrivono nel loro reperto affermazioni tali che inducono un giudice ad emettere un verdetto di risarcimento danni.
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#3
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Non penso che una sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro sia idonea a fare giurisprudenza
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#4
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Io penso di si ... ha comunque creato un precedente ...
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#5
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Quote:
se era di Milano cambiava qualcosa oppure il tuo post sarebbe stato identico?
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CoolStreaming: a cool way to smash (the) sky! Per i nuovi arrivati: leggete il REGOLAMENTO e la sezione NUOVI ARRIVATI Problemi con i vari softwares? Consultate la sezione GUIDE Ricordate che in questo mondo non è gradito lo ZAPPING e se i MOD/ADM agiscono, un MOTIVO ci sarà! Iscrivetevi: Formula COOL-ONE 2008 e CoolMoto 2008! !omrehcs otseuq orteid otaloppartni onoS !otuiA I can only show you the door. You're the one that has to walk through it...
Sefiroth-Morpheus |
#6
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Quote:
i precedenti li creano le sentenze della Corte di Cassazione, non di un qualunque Giudice di Pace Non penso che Telecom farà ricorso per 500 euro (figuriamoci...non lo farei nemmeno io), ma se come dice l'articolo ci sarà (forse) un'azione massiva contro il gestore, sicuramente questo ricorrerà in Cassazione...quella sarà Giurisprudenza
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#7
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Capito hai ragione tu ... ma se un utente si rivolge ad un giudice di pace per risolvere un suo problema similare a questo ... ed ha documentazione similare all'individuo menzionato nella discussione, può avvalersi di tale precedente oppure no?
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#8
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no. la legge italiana è interpretabile.
al massimo lo si può fare presente al giudice, ma non è detto che ne terrà conto. cmq bisogna verificare caso per casio. nemmeno la cassazione fa giurisprudenza vera e propria
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