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-   -   e' uscita la sentenza della cassazione? (https://www.coolstreaming.us/forum/a/13605-a.html)

novithor 10-14-2006 01:36 PM

e' uscita la sentenza della cassazione?
 
http://www.repubblica.it/2006/10/se...ssazione-3.html :confused:

staff 10-14-2006 01:51 PM

Gia' lo sapevamo,vedremo con calma... quando i nostri legali avranno letto perbene la sentenza. Bisognera' rifare l'appello a milano...

novithor 10-14-2006 01:56 PM

si alla fine da quel che c'e scritto su repubblica e' una spece di responsabilita stra indiretta...

ovvero i cinesi mettevan le partite su internet, ma con i link nel sito si favoriva la loro diffusione(cosa non del tutto vera, perche era questione di tempo, certo coolst e' stato uno dei primi in questo campo..ma se non ci fosse stato cool penso che nel giro di qlc anno qlc altro avrebbe avuto un idea simile, la tecnologia si diffonde da sola, oramai TANTE persone sanno trovarsi quello che cercano su internet, anche senza che qualcuno raccolga le informazioni in un unico sito)...

bah ;) in bocca al lupo per le prossime fasi di giudizio

staff 10-14-2006 01:58 PM

infatti regge poco... vedremo all'appello prossimo... alla fine per noi togliere 4 5 link nessun problema, ma vedremo :D

novithor 10-14-2006 02:03 PM

vadano a farli toglier anche a google allora :)

MoDo 10-14-2006 02:07 PM

Piena solidarietà a Staff...

Spero che finisca tutto al meglio

staff 10-14-2006 02:07 PM

vogliono allungare il brodo, sanno che perdono in partenza... cmq sia, i nostri legali gia' stanno preparando tutto.

sapiana 10-14-2006 02:18 PM

Ci saranno ripercussioni sulla visione delle partite?
Cmq, quel ke penso è... alla faccia della concorrenza! Meno male ke in Italia ness1 dovrebbe avere posizioni predominanti... Io credo ke ciasc1 d noi è libero se pagare una delle varie TV che trasmettono ler partite o andare a cercare siti esteri (magari anke a scapito d 1pizzico di tranquillità o della qualità delle immagini stesse) xké non ha voglia, o non può permettersi, di pagare le pay-TV o simili.

staff 10-14-2006 02:20 PM

..."spiegano che le informazioni sul link e sulle modalità per la visione delle partite in Italia, "per raggiungere il loro obiettivo, devono essere inoltrate agli utenti in epoca antecedente alla immissione delle trasmissioni in via telematica...."

Non avranno mai toccato un computer in vita loro... come se noi facevamo i proclami pubblici per vedere una parita in DIFFERITA... non regge...

novithor 10-14-2006 02:26 PM

ma la cosa assurda e' l'accanimento..
basti guardar cosa han fatto a sportitalia che faceva veder gratis le partite della B(antici e posticipi)
gliel'han impedito perche per loro il calcio e' solo a pagamento, e loro decidon

x me selo pox tenere sto skifo di calcio..coolstreaming e' molto di piu delle sole partite...forse il fenomeno e' iniziato con quelle, ma oramai son una piccola parte e basta(anke xke ki si guarda partite in stream sa quale e' la qualita)

staff 10-14-2006 02:28 PM

novi infatti noi prossisamente di nostra spontanea volonta' filtreremo determinati canali , poi se uno se li riesce a vedere per fatti suoi .... non sono affari nostri. Coolstreaming ormai rappresenta tutt'altro . E' logico che ci difenderemo , ma se alla fine diranno che non se po fa.... amen :D...

pietrosanero 10-14-2006 02:29 PM

Quote:
Originally Posted by staff
vogliono allungare il brodo, sanno che perdono in partenza... cmq sia, i nostri legali gia' stanno preparando tutto.

si vede che a quelli di sky piace prendersela nel COOL :D :D :D :D

novithor 10-14-2006 02:31 PM

Quote:
Originally Posted by staff
novi infatti noi prossisamente di nostra spontanea volonta' filtreremo determinati canali , poi se uno se li riesce a vedere per fatti suoi .... non sono affari nostri. Coolstreaming ormai rappresenta tutt'altro . E' logico che ci difenderemo , ma se alla fine diranno che non se po fa.... amen :D...

sisi infatti approvo appieno, inutile andar nei casini per ste cose...
alla fine han 1000 avvocati ovvio che qlc causa la vincon...

anke xke se perdevan pure sta volta era 3 a 0 netto:)

staff 10-14-2006 02:32 PM

apposto di pensare a quelle 4 partite , pensassero a cosa rappresenta cool... fa molto piu' paura ormai :D....

giacchettone 10-14-2006 02:34 PM

Staff purtroppo il rinvio al giudice è vincolante nel senso che il giudice deve attenersi all'interpretazione della Cassazione...

Meno male che c'è l'indulto...

Art. 1.

1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
2. L'indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internzionale);
5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 306 (banda armata); 10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale); 11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu);
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (****ografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale ****ografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonche' per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

3. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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