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  #1  
Old 01-19-2007, 02:14 AM
ABNormal ABNormal is offline
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Cassazione: scaricare non è reato


da punto informatico:

Roma - Ancora una sentenza in materia di diritto d'autore, software e download. Stavolta a pronunciarsi è la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che lo scorso 9 gennaio ha emesso la sentenza n. 149. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, sentenza di conferma della pronuncia di colpevolezza di due studenti in ordine ai reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter legge diritto d'autore (la famigerata n. 633/41).

L'attuale previsione normativa
Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad oggi le due disposizioni di legge si sono "assestate" sulle seguenti versioni: l'art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

L'art. 171 ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Per primo grado e Corte di Appello gli imputati erano colpevoli...
I giudici dei procedimenti precedenti avevano ravvisato entrambi i reati nei confronti di due soggetti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un PC esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano sostanzialmente effettuati download di programmi ed opere cinematografiche tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Tali programmi una volta scaricati potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano un accesso al server, conferendo a loro volta altro materiale informatico sul server stesso.

La punibilità degli imputati era basata sull'osservazione che l'attività da loro posta in essere implicava come passaggio obbligatorio, la duplicazione dei programmi relativi alle opere protette - violazione del diritto d'autore per trarne profitto - ed il successivo download, violativo del diritto d'autore in quanto fatto commesso per uso non personale (disponibilità a favore dei terzi) con fini di lucro.

... secondo la Cassazione invece...
La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso la configurabilità del reato di duplicazione abusiva - e quindi il reato di cui all'art. 171 bis - in quanto la duplicazione non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso. Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.

Per quanto concerne invece il reato di cui all'art. 171 ter, essendo che nello stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il fine di lucro, secondo la Corte di Cassazione è possibile escludere tale fine nel caso di specie.

Difatti il legislatore, che più volte è intervenuto nella legge a tutela del diritto d'autore alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto, ha messo in risalto la netta distinzione tra i due concetti.
Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale. In questo caso la messa a disposizione dei programmi mediante attività di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) poiché le attività sono state effettuate gratuitamente.

Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non costituisca fatto previsto dalla legge.

Interessante conclusione anche alla luce della continua incertezza vigente nella materia.

Avv. Valentina Frediani
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  #2  
Old 01-19-2007, 10:27 AM
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si decidessero pero'... a noi hanno detto l'inverso, e il bello che non siamo stati neanche noi ad immettere il famoso segnale... bah
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  #3  
Old 01-19-2007, 10:45 AM
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Appunto si decidessero, ma è tipico delle sezioni delle Cassazione pronunciare sentenze contrastanti..ci vorrebbe una bella pronuncia delle Sezioni Unite che mettesse tutti d'accordo, ma sopratutto una nuova legislazione......che le sentenze sono buone da richiamare solo per difendersi quando si è davanti al tribunale, ma non dicono come ci si deve comportare per evitare di finirci!...


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  #4  
Old 01-21-2007, 01:03 AM
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PER DOVERE DI CRONACA UTAHCAFE VUOLE PRECISARE, AGGIUNGENDO TUTTA LA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 9 gennaio 2007, n. 149 - Pres. Vitalone – est. Lombardi
Svolgimento del processo


Con la sentenza impugnata la Ca di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R. Eugenio e F. Claudio in ordine ai reati: a) e d) di cui all'articolo 171bis della legge 633/41; b) di cui all'articolo 171ter lettera a) e b) della legge 633/41, loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato abusivamente, utilizzando un computer configurato come server Ftp, e distribuito programmi per elaborare illecitamente duplicati, giochi per psx, video Cd (capo a); per avere, a fine di lucro, abusivamente duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole poi a disposizione sul server ftp, dal quale potevano essere scaricate da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password a fronte del conferimento di materiali informatici sul predetto server ftp (capo b) nonché il R. per avere detenuto a scopo commerciale programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per elaboratore (capo d).

I giudice di merito hanno accertato in punto di fatto che gli imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d'autore. Successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico, nonché il solo R. per avere detenuto presso la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati ai programmi per elaboratore.

La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il F. aveva dedotto la propria estraneità ai fatti ed entrambi gli imputati la non configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione prima della riforma di cui alla legge 248/00 e successive modificazioni.

La sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le operazioni descritte integrano le ipotesi delittuose di cui api di imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge di riforma citata, osservando che l'attività posta in essere dagli imputati implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti dal diritto d'autore e che lo scambio del materiale informatico integra l'ipotesi della duplicazione del predetto materiale a fine di lucro richiesta per la configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione, nella loro formulazione normativa antecedente alla riforma.
Si è osservato sul punto, in relazione alle differenze terminologiche adoperate dalla legge di riforma (“scopo di profitto” invece di “scopi di lucro” – “detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale” invece di “detenzione per scopo commerciale”), che le stesse si congiurano quale interpretazione autentica del legislatore, finalizzata a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale; interpretazione che non ha ampliato l'ambito della punibilità della fattispecie delittuose precedenti.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore del R. ed il F. di persona, che la denunciando per violazione di legge.


Motivi della decisione

Con un unico motivo di gravame la difesa del R. denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 nel testo vigente all'epoca dei fatti ed in relazione alle modifiche apportata a detti articoli dalla legge 248/00, dal D.Lgs 68/2003, dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04, e dal Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005.

Si deduce, in sintesi, che l'interpretazione delle norme incriminatici effettuata dalla corte territoriale viola i principi della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui alle disposizioni citate.

Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata tutela del diritto d'autore, dettata dalla necessità di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione delle opere dell'ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale.

Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra “scopo di lucro” e “scopo di profitto”, peraltro generalmente connesse alla necessità di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell'Ompi sul diritto d'autore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo dall'articolo 171ter della legge 633/41 con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte dell'autore della violazione.

Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all'imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell'ingegno protette dalla legge sul diritto d'autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito ftp e da essa in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa l'esistenza di un fine di lucro da parte del R. non potendosene ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei files posta in essere; che la condotta dell'imputato, quanto meno con riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo attualmente sanzionata dall'articolo 171ter, comma 1 lettera abis), aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04; che, anche con riferimento al programma detenuto dall'imputato nella propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale, peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito.

Con un unico motivo di gravame a sua volta il F. denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41.
Anche il secondo ricorrente denuncia l'errata interpretazione dei giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del fine di lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; elemento da escludersi nel caso in esame in cui è stato accertato che lo scambio di software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, né era connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i creatori del sito ftp.
I ricorso sono fondati.

È opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con riferimento all'elemento materiale della fattispecie delittuosa principale, l'affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale le operazioni di download sul server ftp e dallo stesso sui computer delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la duplicazione del materiale informativo e, più in generale, delle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore oggetto dell'operazione, sicché sotto il citato profilo vi è sostanziale coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose ritenute dai giudici di merito.
La questione nodale circa l'applicabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui agli articoli 171bis della legge 633/41, introdotto dall'articolo 10 del D.Lgs 518/92 e 171ter della medesima legge, introdotto dall'articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro formulazione antecedente alla legge di riforma 248/00 è, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”, adoperato nel testo delle norme vigenti all'epoca dei fatti, rispetto all'espressione “scopo di profitto” introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione della fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche.
In proposito non si palesa certamente condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse espressioni con le quali il legislatore ha, di volta in volta, individuato il citato elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di una interpretazione autentica dello stesso concetto, semplicemente riformulato in termini più esaustivi nella successive modificazione della norma per un migliore adeguatamente terminologico della tutela penale alla evoluzione dei fenomeni di violazione del diritto d'autore.

Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente al lucro, al fine di estendere la sfera di applicabilità della tutela penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno interessato proprio la legge sul diritto d'autore.

È stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del R. che l'espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo attuale dell'articolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 è stata dapprima sostituita con quella “per trarne profitto” dall'articolo 1 comma 2 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e successivamente reinserita al posto di quella “per trarne profitto” dall'articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005.
Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d'autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell'ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del rato.
Né appare molto conferente, a sostegno della tesi interpretativa sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento alla pronuncia di questa Sc (Sezione terza, 33896/01, Furci, rc 220344), che si è occupata della diversa espressione, “a scopo commerciale”, contenuta nell'articolo 171bis della legge 633/41, precisando che per scopo commerciale non deve intendesi necessariamente la destinazione alla vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in quanto tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione imprenditoriale del materiale abusivo.

La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una specifica categoria di soggetti esercenti attività economica (imprenditoriale) e non alla individuazione dell'ambito di operatività della norma penale nel suo riferimento all'elemento soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano.

Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l'espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri, rv 219683).
Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.

Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge sul diritto d'autore che nell'articolo 174ter, come da ultimo modificato dall'articolo 23 del D.Lgs 63/2003 non attribuisce rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o l'acquisto non concorrano con i reati previsti dall'articolo 171 e ss. e non sia destinato all'immissione in commercio di detto materiale (cfr. Su, 47164/05 Marino).

Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dall'ambito della fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalità di un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall'acquisto di supporti duplicati o riprodotti abusivamente.

Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è attualmente descritta in termini più puntuali dall'articolo 171ter comma 2 lettera abis), della legge 633/41, introdotto dall'articolo 1 comma 3 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni della legge 128/04, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità mediante il riferimento all'ipotesi che il fatto venga commesso “a fini di lucro”.

Passando quindi all'esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dell'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi opra precisati, si soli utenti del server medesimo.
Anche con riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma destinato a consentire la rimozione o l'elusione di dispositivi di protezione di programmi non emerge dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa.
Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.


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  #5  
Old 01-21-2007, 02:25 PM
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Con questa sentenza che ribalta completamente la nostra... finalmente si vive in uno stato di diritto!...
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  #6  
Old 01-21-2007, 02:43 PM
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Speriamo,Staff!Perché nello stesso numero di P.I. c'è anche questo:
http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1854436&r=PI
E chi fa lavoro di lobbying son tipi come questo signore(si fa per dire...)di cui posso allegar solo una cache di Google perché da una decina di giorni la pagina "è stata tolta".
http://www.americanprogress.org/iss...07/b122948.html

(Aggiungo che m'ero scordato di incollare)
http://www.outfoxed.org/

Last edited by alma : 01-21-2007 at 02:45 PM.


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  #7  
Old 01-21-2007, 04:58 PM
jfive jfive is offline
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ho un dubbio che mi ha posto un trafiletto della gazzetta oggi... ma non è possibile che tale sentenza sia stata fatta in quanto all'epoca dei fatti c'era la vecchia legislazione e non il famigerato decreto urbani?!?

quindi facendo riferimento al vecchio legislatore non è reato, ma potrebbe essere che ciò non cambia nulla attulamente...

positivo però perchè rende urgente una nuova legislazione...


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  #8  
Old 01-21-2007, 05:12 PM
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Originally Posted by jfive
ho un dubbio che mi ha posto un trafiletto della gazzetta oggi... ma non è possibile che tale sentenza sia stata fatta in quanto all'epoca dei fatti c'era la vecchia legislazione e non il famigerato decreto urbani?!?

quindi facendo riferimento al vecchio legislatore non è reato, ma potrebbe essere che ciò non cambia nulla attulamente...

positivo però perchè rende urgente una nuova legislazione...




Purtroppo, il to dubbio è fobndato...con la legge Urbani non vi è più distinzione tra lucro e non! questa sentenza si riferisce a fatti accaduti anteriormente l'entrata in vigore di tale legge...comunque, è sempre qualcosa!!!
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11/11/2008 Milano DatchForum..150 minuti di emozioni...grazie Francesco!


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  #9  
Old 01-21-2007, 06:15 PM
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Originally Posted by tiolucas73
Purtroppo, il to dubbio è fobndato...con la legge Urbani non vi è più distinzione tra lucro e non! questa sentenza si riferisce a fatti accaduti anteriormente l'entrata in vigore di tale legge...comunque, è sempre qualcosa!!!


E' esattamente cosi.. i ragazzi sono stati giudicati per un fatto che, all'epoca in cui l'han commesso non era considerato reato. Se l'avessero commesso dopo l'entrata in vigore del decreto Urbani, la loro condotta avrebbe in ogni caso configurato un reato!


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  #10  
Old 01-21-2007, 06:25 PM
sandro_t sandro_t is offline
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C'e' poco da esultare


Mi dispiace notare che come al solito su argomenti cosi delicati c'e' la solita confusione, e i ns. media istituzionali (TV e giornali) non aiutano certo a chiarire i dubbi, anzi , basterebbe ricordare cosa hanno scritto all'epoca dell'accuse a Coolstreaming.it
Detto questo, con questa sentenza non e' successo niente che possa farci gridare al miracolo di vivere in uno stato di diritto (anche xrche' gia dovremmo viverci ), ma piuttosto che dirlo con parole mie, riporto qui 2 thread tratti dal forum di Punto-informatico, sono un po' lunghi ma se li leggerete fino in fondo sono anche molto chiari

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Come giustamente notato in un altro thread, opportunamente disertato da chi di diritto non se ne intende e sta già brindando per niente, la sentenza della Cassazione non prende in esame le modifiche legislative apportate dal decreto Urbani, ma la versione dell'art. 171-ter vigente all'epoca dei fatti di causa, precedenti al 2004. E l'articolo è gravemente inesatto laddove, nel paragrafo «L'attuale previsione normativa», cita una versione della normativa stessa che tutto è tranne che attuale!!!

Attualmente, infatti, checché se ne dica nell'articolo di PI, l'art. 171-ter, comma 2, l. n. 633/41 prevede, tra l'altro, che:

«E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi».

Vero è che il P2P è contemplato espressamente ai soli fini di lucro dall'art. 171-ter, comma 2 lett. a-bis), della stessa legge, laddove si prevede che sia punito, con la stessa pena, chiunque, «in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa», ma altrettanto vero è che:

a) la disposizione si riferisce esclusivamente a chi immette l'opera nel circuito del P2P, ossia a chi la rende disponibile per il download per la prima volta;

b)la magistratura contesta all'utente comune, nei casi di scambio a mezzo P2P in cui non sussista scopo di lucro, la disposizione, sopra citata, di cui all'art. 171-ter, comma 2 lett. a), giacché essa prevede la diffusione o la cessione a qualsiasi titolo di opere protette dal diritto d'autore ed è innegabile che, attraverso il P2P, si realizzino, appunto, diffusione o cessione.

Insomma, come diceva Shakespeare, qui, colleghi utenti, si sta facendo molto rumore per nulla, anche se in verità stuzzicati da un titolo che è del tutto sensazionalistico, supportato da un articolo che riporta dati legislativi inesatti o mal commentati, e quindi facilmente genera equivoci.

Potete trovare la sentenza della Cassazione, per esteso, su www.penale.it, all'indirizzo http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=403 , ove potrete leggere, se ancora aveste dubbi, che la Suprema Corte si è chiaramente riferita addirittura al contesto normativo anteriore al 2000 (e quindi a quel contesto normativo ben precedente al 2004).

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e questo di seguito e' 1 dei commenti successivi

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Sì, ahimé è così. L'art. 5 c.p. prevede che l'ignoranza della legge non scusa dall'aver compiuto un fatto penalmente rilevante, pur con le ulteriori precisazioni che ebbe a fare, dichiarando parzialmente l'illegittimità costituzionale dello stesso art., la Corte costituzionale con la famosa sent. n. 364 del 1988.

Ad ogni modo, propriamente, più che non più vigente in sé e per sé, come dizione, la disciplina quale riportata nell'articolo di PI è equivoca, perché si riferisce all'art. 171-ter, comma 1, l. 633/41 (legge sul diritto d'autore), laddove il P2P rientra nel comma 2, citato in questo thread.

D'altronde, se ben ricordi una nota informativa pubblicitaria che veniva anteposta ai film al cinema o su DVD, questa ti avvertiva che potevi essere punito, per il download di un'opera protetta dal diritto d'autore, con una pena che andava fino a 4 anni di reclusione e 15.000 euro di multa, che è la pena irrogata per aver compiuto il reato di cui al comma 2 dell'art. 171-ter, e non quella di cui al comma 1, citato da PI, che rilevava nella controversia decisa dalla Cassazione per il solo profilo della duplicazione delle opere che i due imputati avevano fatto.

Ma un conto è, quindi, rivolgersi all'uomo comune, che i giuristi dicono «uomo della strada» per evidenziarne la lontananza dalle conoscenze giuridiche, con una frase del tipo "Duplicare a scopo non di lucro non è reato", altro conto è sostenere che "scaricare non sia reato".

Tanto più che la sentenza della Cassazione riportata da PI, come si può ben leggere (link nel thread) nel suo testo, specifica che «passando quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dell’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi opra precisati, si soli utenti del server medesimo».

Che è lo stesso che dire: non sei punibile tu per aver predisposto, all'epoca, quel server ftp, ma sono certamente punibili gli utenti che hanno scaricato da quel server, in quanto erano loro che traevano profitto dal download e che, quindi, giacché la legge punisce per il solo "trarre profitto", sono semmai incorsi in fattispecie di reato.

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Spero di essere stato d'aiuto, in ogni caso Internet in questo e' preziosa fonte di informazioni, bisogna usarla bene e soprattutto parlarne in giro, chi di voi ha propri blog li usi per diffondere notizie e coinvolgere piu' persone possibili.....
ciao


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