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  #1  
Old 10-19-2005, 11:36 AM
Cogito Cogito is offline
Junior Member
 

Join Date: Oct 2005
Posts: 7
Cogito is on a distinguished road
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ANCORA...su una IPTV fatta da noi: Se vi interessa, leggete(!!!)


Date lettura di queste righe estratte dal sito della SIAE (http://www.siae.it/Faq_sezione.asp?...Copia%20Privata)

1. Perché è dovuto il compenso per copia privata?
Il compenso per “copia privata” è dovuto per il beneficio che il consumatore trae dalla facoltà data dalla legge di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi, senza dover chiedere il preventivo consenso (licenza) di autori, artisti e produttori, titolari di autonomi diritti esclusivi di riproduzione.
Conseguentemente, chi effettua copie ad uso personale di registrazioni musicali ed audiovisive senza che sia stato pagato il compenso per “copia privata” effettua un’attività illecita.
2. Chi può effettuare la “copia privata” di fonogrammi e videogrammi ed a quali condizioni?
Solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
• per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
• mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge.
Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque legalmente effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.
………..……..e poi continuano le FAQ
o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o - o
Se non avete afferrato bene quanto scritto, RILEGGETE ATTENTAMENTE prima di proseguire. E’ importante memorizzare questo passaggio che la SIAE pubblica sul proprio sito affinché possiate comprendere quello che di seguito vi descriverò !!!!

Il problema della creazione di una Tv sul Web si risolve (sotto l’aspetto giuridico) a seconda che si prenda visione (ognuno di noi) di programmi Tv o di Film. Dico che “..ognuno di noi prenda visione…” perché ciò è fondamentalmente diverso dal concetto di ”…mandare in onda, diffondere….”
IPOTESI FILM : quando io mi reco in videoteca a noleggiare un film, nel pagamento del noleggio ci sono anche i diritti. Quindi mi si fa divieto di riproduzione (non a caso ci sono una miriade di protezioni) ma è un divieto (e questo pochi lo sanno !!!) rivolto a coloro i quali voglio riprodurre per fini di lucro o commerciali. Tale divieto non è valido per coloro i quali effetuano la riproduzione per i soli fini privati e SENZA fine di lucro come sopra descritti. La stessa cosa vale, per maggior ragione, se si tratta di acquistare il Dvd originale.Quando acquisto un libro, una video-cassetta, un film in Dvd, l’acquirente è proprietario ESCLUSIVO del supporto con annesso contenuto intellettuale. Non e proprietario del contenuto nel senso che non gli è consentito effettuarne riproduzioni per fini commerciali diretti ed indiretti.La SIAE dice che mi è consentito effettuare una “copia privata” con i limiti sopra descritti. Ora io, di questa copia privata posso conservarla ovunque, su qualsiasi supporto.quindi posso anche conservarla in una cartella del mio PC. Nessuno mi vieta di configurare proprio quella cartella come “Condivisa”. Quindi, se qualcuno apre la mia cartella e preleva quel file (film, musica, etc.) è lui che commette un furto, poiché preleva un qualcosa che è ad uso esclusivo di chi lo detiene (file). Il possessore di quel file non commette reato di diffusione senza autorizzazione poiché non sta diffondendo nulla, anche perché:
1. non può essere accusato di “mancata diligenza” e “buona fede” in quanto la fattispecie non è previsto come reato e poiché (secondo un brocardo ben noto tra gli studenti di diritto penale) la ….libertà di un individuo, si estrinseca nel silenzio del legislatore.. ossia quello che la legge ti vieta di fare, te lo scrive espressamente.Per convesso puoi fare tutto ciò che non vieta (!!!). …Anche perché non puoi essere condannato per il semplice fatto che un ladro sia venuto a casa tua e abbia rubato le tue copie legali e poi si sia messo ad ascoltarle lui. Quando poi, tutti gli usufruitori diventano loro stessi delle sorgenti(nel caso del p2p), vai a capire qual è la fonte originale che è tenuto a possedere anche l’originale !!!

IPOTESI PROGRAMMI TV : nel caso si tratti di ritrasmette un canale televisivo, (con i vari vincoli di differita e menate varie) vale lo stesso discorso del FILM di cui sopra.. e mi spiego. Io registro il programma (vuoi vedere che con tutto il canone che pago ..non posso neanche registrarmi un programma. E questo vale anche per la pay per view)). Ergo il programma e RESIDENTE su Hard Disc di proprietà dell’abbonato. Quindi se io condivido la cartella dove si trova quel programma, io non ho nessuna colpa se “qualcuno” lo preleva con qualsiasi programma. E se qualche Pubblico Ministero dovesse contestare che il fatto di mettere programmi “protetti da diritti” su una cartella condivisa era premeditato per divulgare un contenuto audiovisivo protetto la risposta è SI !!! in quanto sono IO il proprietario di quel programma-film e quindi, quando sono in vacanza per il MONDO voglio accedere attraverso il Web sul mio PC per poterne visionare i contenuti….CHI ME LO VIETA ???

….che faccio , continuo con l’arringa ??

Fatemi sapere: COGITO

Last edited by Cogito : 10-19-2005 at 11:41 AM.


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