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  #11  
Old 01-21-2007, 06:35 PM
petrescu petrescu is offline
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a mio parere non è esatto quello che state dicendo.
se vi va leggete la sentenza e noterete che si fa riferimento alla legge 128/04, ovvero al Decreto Urbani.
http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=858
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  #12  
Old 01-21-2007, 06:59 PM
sandro_t sandro_t is offline
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Originally Posted by petrescu
a mio parere non è esatto quello che state dicendo.
se vi va leggete la sentenza e noterete che si fa riferimento alla legge 128/04, ovvero al Decreto Urbani.
http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=858


Qui non si tratta di aver ragione o torto, non dobbiamo mica fare a gara fra di noi, ma informare (e informarci) confrontandoci e cercando di capire gli avvenimenti, senza nessuna pretesa di essere infallibili, ....

Detto questo, se hai letto tutti gli interventi precedenti, avrai notato che al link http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=403, l'articolo inzia con

Software e fine di lucro ante l. 248/2000: non sussiste il dolo specifico nel caso della predisposizione di un server ftp per lo scambio di programmi e altre opere protette

e scusa se cito quello da me prima riportato (ripeto che non sono mie parole ma sono state riprese dal forum di punto-informatico e sono di un utente che opera nel settore giuridico, assistente di diritto costituzionale all'Università, e si occupa dei profili costituzionali di Internet e delle nuove tecnologie)

Potete trovare la sentenza della Cassazione, per esteso, su www.penale.it, all'indirizzo http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=403 , ove potrete leggere, se ancora aveste dubbi, che la Suprema Corte si è chiaramente riferita addirittura al contesto normativo anteriore al 2000 (e quindi a quel contesto normativo ben precedente al 2004).


detto questo non voglio fare polemiche inutili ....
ciao


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  #13  
Old 01-21-2007, 07:05 PM
petrescu petrescu is offline
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e chi vuole far polemiche...
io ho detto che secondo me avete torto nell'interpretare la sentenza, ma senza polemiche o gare. se ho detto qualcosa l'ho detta per informazione.
leggendo il sito che vi ho indicato ho capito quello che ho detto e che ripeto.
leggendo il link che hai postato tu, ti riporto uno stralcio:

Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è attualmente descritta in termini più puntuali dall’articolo 171ter comma 2 lettera abis), della legge 633/41, introdotto dall’articolo 1 comma 3 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni della legge 128/04, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità mediante il riferimento all’ipotesi che il fatto venga commesso “a fini di lucro”.
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  #14  
Old 01-21-2007, 07:10 PM
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Ragazzi per noi e' importante o ante o poste... in quanto apre sicuramente nuovi scenari...

Come al solito le leggi vengono ribaltate o cmq contradette quando sono messe a dura prova.
I problemi legati ad internet stanno aprendo nuovi scenari ai quali i giudici della Cassazione stanno cominciando ad affrontare in modo "serio". Siamo dispiaciuti della sentenza che riguarda la nostra disputa con sky.
Non nascondiamo una certa amarezza nel rileggere una sentenza fatta veramente per dare qualche favore alla nostra controparte... Giuridicamente si contraddice in piu' punti ,e si nota forzatura su come una legge possa essere interpretata.
Speriamo vivamente che il diritto d'autore in questo cambiamento epocale venga rivisto per tutelare i soggetti titolari ma anche chi ama internet...
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Last edited by staff : 01-21-2007 at 07:24 PM.


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  #15  
Old 01-21-2007, 07:12 PM
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io in realtà il problema non me lo ero posto, quindi....


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  #16  
Old 01-21-2007, 07:58 PM
sandro_t sandro_t is offline
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Sono d'accordo Staff con la tua analisi, ma in ogni caso questa sentenza e' importante come segnale al Parlamento xrche' si decida a legiferare in materia, e concludo citando quest'altra fonte :

bisogna ricordare che l'anno in cui sono successi i fatti era il 1999 e c'era "Lucro" sia per il SW che per le opere di ingegno

Ora c'e' "profitto" per il software, "lucro" per le opere di ingegno distribuite fisicamente, e l'art 171 a-bis che si applica sempre (indipendentemente dal lucro e dal profitto) in caso di immissione in rete.

Avessero commesso il fatto oggi e non alla fine degli anni 90 (quando la legge era piu' favorevole) sarebbero stati condannati.

infine la cassazione non stabilisce le leggi, crea solo dei precedenti che si possono utilizzare a mo' di consigli


http://www.dirittodautore.it/page.a...ews&IDNews=3834

http://www.repubblica.it/2006/10/se...icare-file.html


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  #17  
Old 01-22-2007, 01:01 AM
petrescu petrescu is offline
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http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1857111&r=PI

Punto Informatico chiarisce la vicenda
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  #18  
Old 01-24-2007, 05:22 AM
utahcafe2 utahcafe2 is offline
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Io penso invece che ci crea uno stato diritto e vero che i fatti sono avvenuti tempo prima della stessa riforma Urbani, ma credo che la sentenza ponga comunque una regola di base cioe' non vi e' reato scaricare da internet film e audio, considerando pure la stessa riforma, se si legge tutta la sentenza, questo e' quello che e' viene detto e non interpretato!


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  #19  
Old 05-29-2007, 11:48 AM
Guaido Guaido is offline
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Sul piano Tecnico


Attenzione, perchè potreste essere fuori strada.
Il problema non è tanto la distinzione tra lucro e profitto.
Il problema è di natura tecnica, non tanto giuridica.
La questione sorge dal fatto è che è comunque illegale la CONDIVISIONE del materiale protetto da copyright.

Con i vecchi WinMx il problema era marginale in quanto l'utente Pippo poteva scaricare da Pluto senza condividere un bel niente, ed il problema era (almeno per lui) risolto. In galera non ci andava, anche se c'erano meno files condivisi perchè alcuni utenti per paura non condividevano un bel niente. Chi era disinformato (o se ne fregava) poteva rischare. Personalmente sono a conoscenza di un paio di casi di denunce e sequestro dei PC.
Ma per i files di interesse internazionale (es. Madonna) il problema era limitato. Difficile poteva essere trovare i Phoo.

Con i nuovi programmi tipo emule la questione è più complessa. In quanto l'utente NON può non condividere i files. Proprio per come funziona il "nuovo" peer to peer (vedere sito dei produttori) chi scarica in automatico condivide anche quel file. Accendere emule e iniziare a scaricare un file significa anche iniziare a condividerlo! Perchè quando io sto scaricando da Pluto "Giovannona Coscialunga", nel momento stesso in cui i bit scaricati arrivano sul mio PC, la porzione di file è disponibile anche a Pippo, Topolino e a tutta Topolinia per il loro download, ancora prima che io finisca di scaricare tutto il file.

Conclusione: chi usa emule o adunanza o simili è, per la normativa vigente, sempre punibile, salvo che non ci siano altre questioni è logico!

Questo ad ulcuni PM (e giudici) spesso scappa ancora oggi, in quanto vanno molto di codice e diritto, ma non hanno alcuna idea di come funzioni il sistema del peer to peer attuale.
Ma nel momento in cui un presidente di sezione della Cassazione prenderà in mano PC Word... saranno *****!


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